Invalidità civile: le modalità di richiesta
Dato che può comunque succedere di sbagliare, vi invitiamo a segnalarci eventuali errori e omissioni. Grazie!
L’AIBACOM non è a priori né a favore né contro la richiesta per il riconoscimento dell’invalidità civile. Lasciamo ad ogni persona la libera scelta.
Obiettivamente è importante dire che in mancanza di altre patologie, difficilmente si riuscirà a raggiungere la soglia del 46% necessaria per l’inserimento nelle categorie protette.
A decorrere dall’1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.
Vediamo i vari passaggi dell’iter burocratico:
- La certificazione del medico abilitato
Il cittadino si reca dal medico certificatore. La “certificazione medica” può essere compilata dal medico solo per via telematica, sul sito internet dell’istituto www.inps.it. Il medico, dopo l’invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all’atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato (un codice univoco).
Il cittadino a questo punto può presentare la domanda (vedi punto 2). Il certificato ha validità 30 giorni: se l’interessato non presenta in tempo la domanda, il certificato scade, costringendolo a richiederlo nuovamente.
L’elenco dei medici certificatori accreditati è pubblicato sul sito www.inps.it. - La presentazione della domanda
Il cittadino, una volta in possesso della ricevuta del certificato compilato dal medico certificatore abilitato, può presentare la domanda per l’accertamento sanitario entro il termine massimo di 30 giorni.
Le modalità per presentare le domande sono 2:
- se la persona è in possesso di apposito PIN (vedi box), può compilare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al sito internet dell’INPS e seguire la procedura indicata;
- la persona può avvalersi anche degli enti abilitati: i Patronati, gli Enti di assistenza sociale abilitati e le Associazioni di categoria.
- compilare i dati personali e anagrafici, la residenza, l’eventuale stato di ricovero e il tipo di riconoscimento richiesto: «invalidità civile», «stato di handicap» (Legge 104/1992), o quello delle «condizioni di disabilità» (Legge 68/1999);
- abbinare il numero di certificato che è indicato sulla ricevuta del certificato rilasciata dal medico abilitato.
Come richiedere il PINLa persona può fornire anche un indirizzo di posta elettronica in cui potrà ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda. Tutte le fasi di avanzamento potranno essere consultate anche on line nel sito dell’INPS.
Il cittadino, per presentare la domanda telematicamente, deve essere munito di PIN che potrà essere richiesto:
- direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria)
- in alternativa, al Contact Center INPS (803164)
I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.
La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all’INPS telematicamente. L’avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L’Inps trasmette telematicamente la domanda alla ASL.
La ricevuta contiene il protocollo della domanda e l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della visita. Nella stessa ricevuta vengono indicate alcune informazioni e raccomandazioni per l’interessato. - La visita di accertamento
La convocazione alla visita di accertamento deve avvenire in un tempo massimo di 30 giorni dalla data della domanda (ai sensi della Determinazione n. 189/2009). La persona interessata (o chi procede alla domanda) può richiedere la visita domiciliare in caso le condizioni di salute siano tanto gravi da rendere impossibile il trasporto.
La visita avviene, come sempre, presso la Commissione Medica della ASL competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. L’interessato deve portare la certificazioni che servono ad evidenziare le diverse patologie (copie di cartelle cliniche, cartellini clinici, certificati specialistici). Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’ASL.
Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti a visita senza giustificato motivo, la sua domanda viene rigettata. La persona dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
La persona interessata può richiedere, sempre in via telematica, la modifica della data proposta per l’accertamento. - L’esito dell’accertamento
Con la riforma del sistema, anche l’iter dell’esito dell’accertamento è stato semplificato. In base ai giudizi positivi o negativi in merito all’accertamento e sulla base delle modalità di approvazione del verbale, si possono presentare le seguenti situazioni:- approvazione del verbale all’unanimità con esito positivo, ma senza erogazione di prestazioni economiche (percentuale minore di 75%): il verbale viene trasmesso dalla Commissione Medica della ASL al Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS provinciale competente, il quale lo valida e lo spedisce all’interessato (o al Patronato, Associazione di categoria o CAAF domiciliatario);
- approvazione del verbale all’unanimità con esito positivo, con erogazione di prestazioni economiche (percentuale maggiore di 75%): il verbale viene trasmesso dalla Commissione Medica della ASL al Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS provinciale competente, il quale lo valida e lo spedisce all’interessato (o al Patronato, Associazione di categoria o CAAF domiciliatario); contemporaneamente, viene attivato anche l’iter amministrativo per la relativa concessione ed erogazione delle provvidenze economiche; il verbale, quindi, viene inviato anche all’ente concessore;
- approvazione del verbale all’unanimità, ma con esito negativo: il verbale viene trasmesso dalla Commissione Medica della ASL al Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS provinciale competente, il quale lo valida e lo spedisce all’interessato (o al Patronato, Associazione di categoria o CAAF domiciliatario); dalla data di comunicazione del verbale all’interessato, decorrono i tempi per procedere all’eventuale ricorso giudiziario da parte dell’interessato;
- il parere non è unanime: l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS; questi può validare il verbale entro 10 giorni, oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
- Il verbale
L’INPS invia alla persona interessata due versioni del verbale: 1) una contenente tutti i dati sensibili; 2) una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche (percentuale superiore al 75%), la persona con disabilità viene invitata ad inserire on line i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Per queste procedure consigliamo di farsi assistere da un Ente di patronato.
Si ricorda che per essere iscritti nelle liste protette, con le tutele che ne conseguono (agevolazioni per l’assunzione presso privati oppure nei concorsi pubblici, etc…), si deve raggiungere il 46% di inabilità.
Il fatto di ottenere un punteggio inferiore al limite minimo per l’iscrizione alle categorie protette non danneggia “socialmente” l’interessato, per esempio non viene redatto alcun certificato che possa compromettere un’eventuale assunzione.
Normativa di riferimento
- Legge 12 Marzo 1999, n. 68. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
- Legge 5 Febbraio 1992, n. 104. «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
- Legge 3 Agosto 2009, n. 102. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».
- Circolare INPS 28 Dicembre 2009, n. 131. «Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell'Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti».
- Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 Agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante».